1. Il Fondo di risparmio per la gioventù, di seguito denominato «Fondo di risparmio», è il Fondo costituito in favore di un minore, il quale sia cittadino italiano o residente legalmente nel territorio nazionale, che alla data della costituzione del Fondo non abbia compiuto il settimo anno di età, e vincolato fino a che il medesimo soggetto non abbia raggiunto la maggiore età o conseguito l'emancipazione ai sensi dell'articolo 390 del codice civile.
1. Il Fondo di risparmio è nominativo e può essere costituito, a decorrere dal 1o gennaio 2009, per iniziativa di chi esercita la potestà sul minore. Per ciascun minore può essere costituito un solo Fondo di risparmio.
2. Il Fondo di risparmio è costituito in una delle seguenti forme:
a) mediante apertura di un deposito, vincolato in conformità alle disposizioni dell'articolo 5, commi 1 e 2, della presente legge, presso la società Poste italiane Spa o una banca autorizzata ai sensi del titolo II, capo II, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, aderente ad apposita convenzione approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;
b) mediante sottoscrizione di buoni fruttiferi postali destinati ai minori, emessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, ai sensi
c) mediante sottoscrizione di un fondo d'investimento garantito, gestito da un soggetto autorizzato ai sensi del titolo III della parte II del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, aderente ad apposita convenzione approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, purché la durata del fondo d'investimento non sia inferiore a quella necessaria per l'applicazione dell'articolo 5, commi 1 e 2, della presente legge;
d) mediante stipulazione di un contratto di assicurazione, di durata determinata in conformità alle disposizioni dell'articolo 5, commi 1 e 2, della presente legge, con un'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'attività nei rami vita ai sensi del titolo II del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, aderente ad apposita convenzione, approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
3. Il contratto con il quale è costituito il Fondo di risparmio, nelle forme previste dal comma 2, reca l'espressa indicazione della sua finalità, mediante apposizione della denominazione di «Fondo di risparmio per la gioventù». Esso contiene altresì
1. È istituito, a decorrere dall'anno 2009, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, l'archivio dei Fondi di risparmio per la gioventù, di seguito denominato «archivio», secondo le disposizioni contenute nel regolamento previsto dall'articolo 11.
2. L'archivio conserva le notizie relative ai Fondi di risparmio costituiti ai sensi dell'articolo 2 e i dati relativi alle somme conferite a ciascuno di essi e ai loro incrementi.
3. I dati contenuti nell'archivio sono riservati, e possono essere comunicati, su richiesta, soltanto ai soggetti che esercitano la potestà sul minore beneficiario, al beneficiario stesso dopo il compimento del sedicesimo anno di età e ai suoi aventi causa nel caso previsto dall'articolo 7. Possono essere altresì comunicati al giudice tutelare, nonché all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.
4. L'amministrazione finanziaria può utilizzare i dati contenuti nell'archivio per i soli fini dell'accertamento della spettanza dei benefìci fiscali previsti dall'articolo 9.
5. L'archivio riceve altresì l'elenco degli intermediari aderenti alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e lo pubblica, con periodico aggiornamento, nelle forme stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 11.
1. Il Fondo di risparmio è costituito mediante il conferimento iniziale di un importo non inferiore a 500 euro, compreso l'eventuale concorso dello Stato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, e non superiore a 3.000 euro. I conferimenti sono effettuati soltanto in denaro e non possono eccedere, in ciascun anno, l'importo complessivo di 3.000 euro. Gli importi indicati nel primo e nel secondo periodo sono rivalutati ogni due anni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo l'indice dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati.
2. I conferimenti successivi possono essere eseguiti da chi esercita la potestà sul minore, dal minore stesso, dopo il compimento del quattordicesimo anno di età, dai familiari con esso conviventi e dai parenti di questo entro il quarto grado.
1. Il Fondo di risparmio è vincolato in favore del beneficiario fino al raggiungimento
1. Il Fondo di risparmio appartiene esclusivamente al beneficiario indicato all'atto della sua costituzione. Esso non può essere ceduto, pignorato o sequestrato fino al raggiungimento della maggiore età da parte del beneficiario medesimo o alla sua emancipazione ai sensi dell'articolo 390 del codice civile.
2. Sono nulli gli atti di disposizione, anche per causa di morte, le obbligazioni assunte e i patti stipulati dal beneficiario, fino al raggiungimento della sua maggiore età o alla sua emancipazione ai sensi dell'articolo 390 del codice civile, aventi a oggetto il Fondo di risparmio.
3. La proroga della durata del Fondo di risparmio, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, non determina il prolungamento del regime di inalienabilità previsto dal presente articolo. Tuttavia, dal periodo d'imposta in corso alla data dell'atto che trasferisce la proprietà o costituisce un diritto sul Fondo cessa l'applicazione dei benefìci fiscali previsti dall'articolo 9.
4. Sugli importi conferiti al Fondo di risparmio è ammessa l'azione revocatoria ai sensi delle norme del codice civile.
1. In caso di morte del beneficiario, il Fondo di risparmio si estingue.
2. Qualora il beneficiario muoia prima del raggiungimento della maggiore età, il valore maturato dal Fondo di risparmio spetta agli eredi secondo le disposizioni che regolano la successione legittima. Tuttavia, ove esistano uno o più figli, legittimi o naturali, il valore maturato dal Fondo è devoluto interamente ad essi in quote eguali.
3. Nel caso previsto dal comma 2, secondo periodo, chi esercita la potestà sul figlio del beneficiario defunto può destinare l'intera quota ad esso spettante alla costituzione di un nuovo Fondo di risparmio in suo favore.
1. Lo Stato concorre, nel limite di spesa complessivo di 475.000.000 di euro per l'anno 2009 e di 142.500.000 euro a decorrere dall'anno 2010, alla costituzione di Fondi di risparmio in favore dei minori appartenenti a famiglie il cui reddito complessivo non eccede l'importo annuo di 20.000 euro, aumentato di 2.000 euro per ogni figlio vivente oltre il primogenito.
2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, il concorso dello Stato si esercita mediante l'attribuzione di un assegno pari alla metà dell'importo minimo previsto dall'articolo 4, comma 1, per una volta soltanto per ciascun minore avente titolo al beneficio.
3. L'assegno previsto dal comma 2 è erogato, su richiesta avanzata al Ministero dell'economia e delle finanze dal soggetto che costituisce il Fondo di risparmio, trasmessa dall'intermediario presso il quale è costituito il Fondo medesimo, unitamente
1. Gli importi conferiti ai Fondi di risparmio, nei limiti annui previsti dall'articolo 4, comma 1, computati in relazione a ciascun Fondo, sono deducibili, nella misura del 50 per cento, dal reddito della persona fisica che ha effettuato il conferimento.
2. I contratti e gli estratti di conto relativi ai depositi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della presente legge, sono esenti dall'imposta di bollo prevista, rispettivamente, dagli articoli 2 e 13 della tariffa, parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come da ultimo modificati dall'articolo 10 della presente legge. Per gli interessi corrisposti ai Fondi di risparmio, l'imposta sostitutiva, di cui all'articolo 26, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si applica soltanto sulla parte eccedente la misura minima stabilita ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della presente legge. La restante parte è esente da imposta.
3. Gli interessi e i proventi dei buoni fruttiferi postali destinati ai minori e degli altri strumenti finanziari, di cui all'articolo 2,
1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo agli oneri deducibili, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) gli importi conferiti ai Fondi di risparmio per la gioventù, nel limite annuo previsto dalla legge, computato in relazione a ciascun Fondo;».
2. Alla tariffa, parte I, di cui all'allegato A annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo la nota 2-bis è inserita la seguente:
«2-bis.1. Sono esenti dall'imposta i contratti riferiti a Fondi di risparmio per la gioventù, secondo le disposizioni della legge che li disciplina»;
b) all'articolo 13, nota 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e gli estratti conto riferiti a Fondi di risparmio per la gioventù, secondo le disposizioni della legge che li disciplina».
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli interessi corrisposti ai Fondi di risparmio per la gioventù, la
b) all'articolo 26-ter, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le prestazioni relative ai Fondi di risparmio per la gioventù, l'imposta sostitutiva si applica nei limiti stabiliti dalla legge che li disciplina».
4. All'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:
«2-quater. Per i risultati della gestione riferiti a Fondi di risparmio per la gioventù, l'imposta sostitutiva si applica nei limiti stabiliti dalla legge che li disciplina».
5. All'articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Gli interessi e i proventi dei buoni fruttiferi postali destinati ai minori e degli altri strumenti finanziari, ove siano riferiti a un Fondo di risparmio per la gioventù, sono soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 1 nei limiti stabiliti dalla legge che disciplina i medesimi Fondi di risparmio».
1. Le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge sono adottate, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Gli schemi delle convenzioni previste dall'articolo 2, comma 2, sono approvati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione previsto dal comma 1 del presente articolo.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, pari 9.500.000 euro per l'anno 2009 e a 1.900.000 euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, pari a 475.000.000 di euro per l'anno 2009 e a 142.500.000 euro a decorrere dall'anno 2010, e dall'attuazione dell'articolo 9, pari a 384.750.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 13.
1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione dell'imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistono cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio 2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'IRAP si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'IVA:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni vigenti in materia di IVA;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione fiscale ai sensi del presente articolo, da comunicare nella
a) per i quali sussistono cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi d'imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi d'imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi e IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'IVA per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi d'imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1 del presente articolo, per i periodi d'imposta di cui al comma 12 e per le annualità d'imposta 2005 e 2006 ai fini dell'IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.